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"Vecchia" legge professionale: quali e quante norme sono (ancora) in vigore?
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La vecchia legge professionale prevedeva che l'accesso agli albi degli avvocati fosse a numero chiuso, con tetto di accesso individuato di volta in volta in sede circondariale "tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari" (art. 19 RDL n. 1578/1933), mentre non vi erano limiti numerici per l'iscrizione all'albo dei procuratori (art. 93 …
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Art. 101 RDL n. 1578/1933
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Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1934, salvo le disposizioni dei commi seguenti, dell'art. 98 e dei commi primo, quarto e sesto dell'art. 99, la cui entrata in vigore avrà luogo con la pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Con successivi Regi decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro della giustizia)), …
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Art. 100 RDL n. 1578/1933
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Le norme relative alla determinazione degli onorari di avvocato, attualmente vigenti, avranno efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile. NOTE Articolo di fatto inapplicabile.
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Art. 99 RDL n. 1578/1933
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Gli esami di procuratore per l'anno 1934 che non siano stati indetti alla data di pubblicazione del presente decreto saranno banditi entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Per i detti esami il Ministro della giustizia ha facoltà di prescindere dalle indicazioni e dai pareri preveduti nell'art. 19. La trattazione degli affari non ancora definiti dalle Commissioni …
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Art. 98 RDL n. 1578/1933
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I Seminari ed altri Istituti costituiti presso un'Università del Regno che siano stati già riconosciuti agli effetti della pratica di avvocato sono senz'altro autorizzati ad istituire speciali corsi per la pratica di procuratore ai sensi dell'articolo 18, comma primo. NOTE Articolo sostituito dalla normativa sopravvenuta in tema di praticantato.
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Art. 97 RDL n. 1578/1933
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Il periodo di pratica compiuto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato ai fini del l'adempimento della pratica prescritta dal decreto medesimo. Coloro che erano iscritti per la pratica di procuratore o l'avevano compiuta prima della data dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, hanno diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di …
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Art. 96 RDL n. 1578/1933
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I procuratori iscritti nell'albo prima della data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, i quali abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza anteriormente al 1° gennaio 1930, conservano la facoltà di patrocinare in materia penale davanti a tutti i Tribunali e le Corti d'appello e di assise del Regno per il tempo che occorresse ad integrare il …
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Art. 95 RDL n. 1578/1933
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Gli avvocati iscritti nell'albo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, conservano, ancorché non iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 33, la facoltà di patrocinare dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale Supremo Militare ed alla Commissione centrale per le imposte dirette. Eguale facoltà è …
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Art. 94 RDL n. 1578/1933
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Salvo quanto è disposto nell'art. 16, comma secondo, conservano l'iscrizione negli albi gli avvocati e i procuratori che la conseguirono in conformità alle disposizioni anteriori alla legge 25 marzo 1926, n. 453. L'incompatibilità preveduta nell'art. 3, comma secondo, non si applica agli impiegati degli Uffici della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato e della Camera dei Deputati, …
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Art. 93 RDL n. 1578/1933
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I candidati agli esami di procuratore che ottengano l'idoneità e abbiano diritto alla iscrizione nell'albo senza limitazione di numero non sono compresi nelle graduatorie da formarsi a norma dell'art. 23.Essi sono inclusi in un elenco a parte, che è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal segretario. Per le iscrizioni nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero sono applicabili …
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Art. 92 RDL n. 1578/1933
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È data facoltà ai Direttori dei Sindacati di stabilire tasse speciali per i pareri sulle liquidazioni degli onorari di avvocato e per il rilascio dei certificati e delle copie degli atti e documenti relativi ai procedimenti disciplinari. Il provento di queste tasse è attribuito ai Sindacati.1 Le deliberazioni riguardanti le tasse prevedute nel precedente comma devono essere approvate dal Primo …
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Art. 91 RDL n. 1578/1933
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Alle professioni di avvocato ,e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale. NOTE Articolo abrogato implicitamente dall'art. 9 L. n. 247/2012.
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Art. 90 RDL n. 1578/1933
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L'avvocato o il procuratore iscritto in un albo del Regno, il quale sia ammesso ad esercitare ed eserciti effettivamente il patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo, secondo le norme ivi vigenti, può mantenere l'iscrizione nell'albo stesso ma non può esercitare contemporaneamente la professione nel Regno. In tal caso l'esercizio professionale compiuto nelle isole italiane dell'Egeo si considera come …
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Art. 89 RDL n. 1578/1933
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Per gli effetti del presente decreto l'esercizio del patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo, in conformità alle norme ivi vigenti, può, col parere favorevole del Governatore, essere considerato come pratica forense. NOTE Articolo di fatto non più applicabile.
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Art. 88 RDL n. 1578/1933
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Agli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex combattenti coloro che durante la guerra 1915-1918, essendo sudditi della cessata monarchia austro-ungarica, hanno prestato servizio militare come volontari nel Regio esercito italiano o nella Regia marina italiana. Quelli tra essi che all'atto dell'arruolamento erano praticanti avvocati ed avevano compiuto sei anni di pratica, di cui uno almeno di pratica giudiziaria, …
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Art. 87 RDL n. 1578/1933
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L'acquisto di una cittadinanza straniera, a termini dei trattati e delle convenzioni internazionali in vigore, in seguito ad opzione o a mancato esercizio del diritto di opzione per quella italiana, oppure il rifiuto dell'autorità di riconoscere la cittadinanza italiana, o anche la perdita di questa dopo che sia stata acquistata, producono di diritto la cancellazione dall'albo nei riguardi di coloro …
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Art. 86 RDL n. 1578/1933
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Gli avvocati che si trovavano iscritti negli albi dei territori annessi al 12 ottobre 1926 possono ottenere l'iscrizione nell'albo speciale preveduto nell'art. 33 dopo cinque anni di esercizio professionale. NOTE Articolo di fatto non più applicabile
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Art. 85 RDL n. 1578/1933
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Coloro che, essendo candidati avvocati, avevano compiuto un biennio di pratica entro il 9 aprile 1926 ed abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di procuratore entro il 12 ottobre 1928, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino iscritti nell'albo dei procuratori, possono patrocinare in materia penale davanti a tutti i Tribunali e le Corti d'appello e di …
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Art. 84 RDL n. 1578/1933
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Rimane ferma per i difensori penali la disposizione dell'art. 1 del R. decreto 29 giugno 1922, n. 960. I difensori penali, i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano oltre dieci anni di esercizio professionale, hanno diritto all'iscrizione in un albo di avvocati purché siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° …
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Art. 83 RDL n. 1578/1933
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I magistrati dell'ordine giudiziario in servizio al 9 aprile 1926, i quali, provenienti dai ruoli della cessata monarchia austro-ungarica oppure originari dei territori annessi, siano sprovvisti della laurea in giurisprudenza, hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati purché siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto. NOTE Articolo di fatto non più applicabile
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Art. 82 RDL n. 1578/1933
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Hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2° e 3° dell'art. 17, coloro i quali, residenti al 12 ottobre 1926 nel territorio della Dalmazia non appartenente al Regno d'Italia, hanno acquistato la cittadinanza italiana in seguito ad opzione o ad elezione, a norma dei trattati di pace, e, …
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Art. 81 RDL n. 1578/1933
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Coloro che al 12 ottobre 1926 erano ammessi alla pratica forense e giudiziaria come candidati avvocati possono essere iscritti nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero, purché abbiano conseguito l'idoneità, nell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore: o la conseguano entro il 31 dicembre 1935. NOTE Articolo di fatto non più applicabile
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Art. 80 RDL n. 1578/1933
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La pratica forense e giudiziaria compiuta secondo le norme che vigevano nei territori annessi prima del 12 ottobre 1926 è valida per gli effetti del presente decreto. NOTE Articolo di fatto non più applicabile.
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Art. 79 RDL n. 1578/1933
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Alla laurea in giurisprudenza conseguita o confermata in una Università del Regno è equiparata, agli effetti del presente decreto, la laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della cessata monarchia austro-ungarica entro l'anno 1922. NOTE Articolo di fatto non più applicabile.
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Art. 78 RDL n. 1578/1933
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Per gli atti processuali regolati dalle leggi che vigevano nei territori annessi prima dell'unificazione legislativa, anche se compiuti da un procuratore, rimangono ferme le disposizioni delle stesse leggi, relative alla determinazione e alla liquidazione degli onorari e al rimborso delle spese, nonché le tariffe ivi in vigore anteriormente all'unificazione anzidetta. NOTE Articolo di fatto non più applicabile
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Art. 77 RDL n. 1578/1933
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Nei procedimenti indicati nell'art. 75 rimane ferma la facoltà di sostituzione riconosciuta all'avvocato dalle leggi che erano in vigore nei territori annessi prima dell'unificazione legislativa. Tuttavia l'avvocato può farsi sostituire soltanto da un altro avvocato o da un procuratore. NOTE Articolo abrogato implicitamente dalla sopravvenuta normativa che ha abolito l'albo dei procuratori legali.
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Art. 76 RDL n. 1578/1933
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Nei procedimenti indicati nell'articolo precedente il procuratore è ammesso a rappresentare le parti davanti alla Corte d'appello ed ai Tribunali del distretto in tutti i casi nei quali il ministero di avvocato non è assolutamente obbligatorio a termini del paragrafo 27 della legge 1° agosto 1895, B. L. I., n. 113, nonché davanti alle Preture nei casi preveduti dal paragrafo …
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Art. 75 RDL n. 1578/1933
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Nei procedimenti che, a norma del decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sulla unificazione legislativa, siano tuttora regolati dalle leggi di procedura civile, contenziosa e non contenziosa, vigenti prima dell'unificazione medesima nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, l'avvocato iscritto in …
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Art. 74 RDL n. 1578/1933
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Per gli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex combattenti i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale, coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, gli iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 e coloro che militarono nelle legioni fiumane. Il possesso dei requisiti necessari per l'equiparazione di cui al …
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Art. 73 RDL n. 1578/1933
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Per gli effetti del presente decreto sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza, …
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