La sentenza RD n. 101/23 del Consiglio Nazionale Forense (CNF), presieduta dall’Avv. Francesco Greco (Presidente f.f.) e con relatore l’Avv. Francesco Emilio Standoli, si occupa del ricorso presentato dall’Avv. [RICORRENTE]. Quest’ultimo era stato sottoposto a procedimento disciplinare dal CDD del Veneto per aver violato gli articoli 10, 11 e 27 del Codice Deontologico Forense. Le accuse includevano l’assunzione di un mandato senza agire legalmente, causando pregiudizio al cliente, e l’occultamento della condotta con informazioni false dal 2005 al 2012. La sanzione inflitta era la sospensione della professione per 10 mesi.
L’Avv. [RICORRENTE] ha impugnato la decisione del CDD, sostenendo che la versione dei fatti fornita dalla Sig.ra [AAA] fosse distorta e presentando la propria versione degli eventi, in cui si giustificava il mancato adempimento degli obblighi professionali con motivi familiari e problemi di salute. Una questione cruciale nell’appello era la prescrizione dell’azione disciplinare, poiché l’avvio del procedimento era avvenuto dopo il periodo di 5 anni dalla cessazione della condotta contestata.
Il CNF ha accolto il ricorso sulla base della prescrizione, dichiarando che, essendo passati oltre 5 anni dalla cessazione della condotta fino al primo atto interruttivo, l’azione disciplinare era prescritta. Di conseguenza, è stata annullata la decisione del CDD Veneto.