La sentenza n. 106/24 del Consiglio Nazionale Forense riguarda un ricorso proposto dall’Avv. [RICORRENTE] contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Messina, che gli aveva inflitto la sanzione dell’avvertimento. La decisione originale del CDD è stata emessa il 10 settembre 2018 e notificata l’8 aprile 2019.
Il presidente della seduta era l’Avv. Francesco Napoli (Presidente f.f.) e il relatore il consigliere Avv. Aniello Cosimato. Il caso riguarda una presunta violazione del codice deontologico forense e dell’art. 38 del R.D.L. 1578/1933, a seguito di un’aggressione fisica. L’avv. [RICORRENTE] è stato accusato di aver aggredito fisicamente una persona, causando lesioni personali.
Il Collegio ha valutato preliminarmente l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, ma ha ritenuto che la prescrizione non fosse applicabile, considerando che il procedimento penale legato ai fatti era ancora in corso al momento dell’apertura del procedimento disciplinare. Inoltre, anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’insussistenza dell’addebito contestato, è stato respinto, sottolineando che la sentenza penale, pur essendo di condanna solo ai fini civili, aveva efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare per quanto concerne l’accertamento del fatto e la sua illiceità.
Il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la sanzione dell’avvertimento, ritenendo l’avv. [RICORRENTE] responsabile di aver compromesso la dignità della professione forense, e ha rigettato il ricorso.