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In questa sentenza n. 112/23, il Consiglio Nazionale Forense (CNF), presieduto dall’Avv. Patrizia Corona (Presidente f.f.) e con l’intervento del relatore Avv. Stefano Bertollini, decide in merito a un reclamo elettorale presentato dall’Avv. [RICORRENTE] contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. Il reclamo riguarda l’annullamento del verbale del 28 gennaio 2023 che aveva dichiarato non eleggibili alcuni avvocati, tra cui l’Avv. [RICORRENTE], sulla base del fatto che avrebbero superato il limite di due mandati consecutivi previsto dalla legge.

Al centro del reclamo ci sono tre motivi principali:
1. **Violazione di legge**: L’Avv. [RICORRENTE] sostiene che la commissione elettorale ha interpretato e applicato erroneamente la legge sulla durata dei mandati. Secondo il reclamante, la sua candidatura è stata accettata ma successivamente dichiarata ineleggibile per aver svolto due mandati consecutivi, sebbene uno di questi rieletto fosse inferiore a due anni.

2. **Conflitto di interessi**: L’Avv. [RICORRENTE] accusa alcuni membri della commissione elettorale di essere in conflitto di interessi a causa di relazioni personali e professionali con alcuni candidati.

3. **Eccesso di potere**: Si contesta che la commissione elettorale abbia superato le sue competenze annullando le candidature in base a un’errata interpretazione della legge.

La sanzione disciplinare impugnata riguardava l’annullamento delle elezioni per questi motivi. Il CNF ha accolto il reclamo, annullando integralmente il verbale del 28 gennaio 2023 per violazione di legge e ha disposto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto rinnovasse gli atti del procedimento elettorale con una commissione di diversa composizione. I reclami incidentali relativi all’ineleggibilità sono stati dichiarati inammissibili. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.