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**Abstract per parole chiave:**
– CDD di provenienza: Trento
– Oggetto del contendere: Sospensione dall’esercizio della professione avverso Avv. [RICORRENTE]
– Esito: Ricorso dichiarato inammissibile

**Riassunto della sentenza:**
Numero di sentenza: 113/25
Presidente: Avv. Francesco Napoli (Presidente f.f.)
Relatore: Avv. Vittorio Minervini

L’Avv. [RICORRENTE] è stato soggetto a un procedimento disciplinare da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento, culminato nella sospensione dall’esercizio della professione per due mesi. I capi di incolpazione includevano:

a) Trattenimento indebito di somme destinate a clienti, violando l’art. 31 c.d.f.
b) Mancata comunicazione chiara e corretta a una cliente sull’esito di un giudizio e sulle azioni legali da intraprendere, violando l’art. 38 c.d.f.

La sanzione disciplinare impugnata fu la sospensione per mesi due. L’Avv. [RICORRENTE] ha presentato ricorso al Consiglio Nazionale Forense, adducendo vari motivi procedurali e di merito. Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per assenza di procura speciale conferita al difensore, Avv. [AAA]. La decisione originale del CDD di Trento è rimasta invariata.