**Abstract per parole chiave:**
– Provenienza: Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto
– Oggetto del contendere: Impugnazione della sospensione di due mesi dall’esercizio dell’attività professionale
– Esito: Parziale accoglimento del ricorso con riduzione della sanzione a censura
**Riassunto della sentenza:**
– **Numero della sentenza:** 114/25
– **Presidente:** Avv. Patrizia Corona (Presidente f.f.)
– **Relatore:** Avv. Antonio Gagliano
**Capo di incolpazione e addebiti disciplinari:**
Il procedimento disciplinare riguardava l’avv. [RICORRENTE], in relazione al suo comportamento deontologico nell’ambito di una controversia legale. Il COA di Verona aveva inoltrato un esposto per tre punti di incolpazione:
1. **A)** Violazione degli articoli 9 e 29 del CDF per aver richiesto al cliente un compenso sproporzionato e non concordato, da cui è stato assolto.
2. **B)** Violazione degli articoli 9, 30 e 31 del CDF per aver trattenuto somme a titolo di compenso senza il consenso del cliente.
3. **C)** Violazione dell’articolo 27 del CDF per aver omesso di fornire informazioni e documentazione al cliente.
**Sanzioni disciplinari:**
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto aveva imposto all’avv. [RICORRENTE] una sospensione di due mesi. Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense, a seguito del ricorso, ha confermato la responsabilità per i capi “b” e “c”, ma ha riterato la condotta in termini meno gravi, riconducendo la violazione attribuita per il capo “b” alla sola ipotesi dell’art. 30 c. 2 CDF. Quindi, ha ridotto la sanzione alla **censura** in applicazione dell’art. 22 comma 3 lettera “b” CDF, che riguarda le ipotesi di minore gravità.