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La sentenza del Consiglio Nazionale Forense con numero 124/23 riguarda il ricorso presentato dall’Avv. [RICORRENTE] contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste, che aveva imposto una sanzione disciplinare di sospensione dall’esercizio della professione per cinque mesi. Il Presidente del collegio era l’Avv. Maria Masi, mentre il Consigliere relatore era l’Avv. Giampaolo Brienza.

**Fatto e Addebiti:**
L’Avv. [RICORRENTE] era incolpato di aver violato l’art. 68 del Codice Deontologico, poiché aveva assunto un incarico per la società [BETA] S.r.l. contro la società [ALFA] S.r.l., già sua cliente, entro due anni dalla cessazione del rapporto professionale con quest’ultima. L’incarico era stato assunto prima della formale rinuncia al mandato con [ALFA] S.r.l.

**Sanzione Disciplinare:**
La sanzione disciplinare impugnata era la sospensione per cinque mesi, irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste.

**Decisione del CNF:**
Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto l’eccezione di prescrizione, appurando che i fatti risalivano al 2012 e pertanto erano soggetti a prescrizione secondo la normativa applicabile al tempo del fatto. Di conseguenza, il CNF ha dichiarato l’intervenuta prescrizione e annullato il provvedimento di sospensione.