La sentenza n. 136/23 del Consiglio Nazionale Forense ha come Presidente l’Avv. Francesco Greco e come Relatore il Consigliere Avv. Nadia Giacomina Germanà Tascona. Il caso riguarda l’Avv. [RICORRENTE], sottoposto a procedimento disciplinare per diverse violazioni del codice deontologico forense. Gli addebiti principali includevano:
– Capo A: Uso di espressioni offensive nel corso di conversazioni telefoniche con la moglie, in particolare contro il difensore di quest’ultima, violando l’art. 52.
– Capo B: Presentazione di querele infondate contro l’avvocato [AAA], contribuendo a un clima di forte conflittualità, violando gli artt. 9 e 63.
– Capo C: Comportamento tale da compromettere la dignità della professione, violando l’art. 63.
– Capo D: Espressioni scorrette nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Aosta, violando gli artt. 9 e 19.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino aveva inizialmente inflitto la sanzione dell’avvertimento per i capi B, C e D, dichiarando prescritto il capo A. Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato prescritta l’azione disciplinare anche per i capi B, C e D durante l’esame del caso, accogliendo il ricorso dell’Avv. [RICORRENTE] in merito all’insussistenza delle aggravanti per i capi B e C.