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La sentenza numero 139/23 del Consiglio Nazionale Forense è presieduta dall’Avv. Francesco Greco e vede come relatrice la Consigliera Avv. Lucia Secchi Tarugi. Riguarda il caso dell’Avv. [RICORRENTE] del Foro di Trento, incolpato di violazione dell’art. 19 del Codice Deontologico Forense. L’accusa è quella di aver espresso critiche nei confronti di una collega, l’Avv. [AAA], tentando indebitamente di far subentrare un’altra avvocata, l’Avv. [BBB], nella difesa della Sig. [CCC].

Originato da un esposto dell’Avv. [AAA], il caso si basa su conversazioni WhatsApp in cui l’Avv. [RICORRENTE] tenta di convincere il proprio cliente, Sig. [DDD], a sostituire la difesa della Sig. [CCC] con la sua collega, seguendo le sue indicazioni. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento aveva inizialmente comminato all’Avv. [RICORNTE] la sanzione della censura.

L’avvocato [RICORRENTE] ha impugnato tale decisione chiedendo la dichiarazione di improcedibilità dell’azione disciplinare, oppure l’inutilizzabilità delle chat come prova, o, in subordine, una sanzione ridotta a un semplice avvertimento. Tuttavia, il CNF ha rigettato i primi tre motivi del ricorso, dichiarando il comportamento deontologicamente scorretto confermato non solo dalle testimonianze, ma anche dalle ammissioni del ricorrente stesso. È stato però accolto il quarto motivo, rilevando che il contesto e le azioni successive dell’Avv. [RICORRENTE] giustificavano un’attenuazione della sanzione. Pertanto, il CNF ha modificato la sanzione inflitta, passando dalla censura all’avvertimento.