**Abstract per parole chiave**:
COA di Cosenza, sospensione dalla professione, conferma sanzione di sospensione.
**Riassunto**:
Sentenza n. 140/25 del Consiglio Nazionale Forense (CNF)
**Presidente**: Avv. Francesco Napoli, Presidente f.f.
**Relatore**: Avv. Aniello Cosimato
Un procedimento disciplinare è stato avviato contro l’avv. [RICORRENTE] del Foro di Cosenza, a seguito di un esposto da parte della Sig.ra [ESPONENTE], che accusava l’avvocato di non aver eseguito l’incarico ricevuto per richiedere le differenze retributive e il TFR al suo ex datore di lavoro. L’accusa includeva anche l’inganno del cliente attraverso informazioni false sullo stato del procedimento che non era mai stato avviato realmente.
Il Consiglio di Disciplina di Catanzaro ha ritenuto colpevole l’avv. [RICORRENTE] delle violazioni degli artt. 9, 10, 12, e 26 del Codice Deontologico Forense (CDF) e ha imposto la sospensione dall’esercizio della professione per quattro mesi.
L’avv. [RICORRENTE] ha impugnato la decisione sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 26 del CDF per la mancata conferma del mandato, l’inutilizzabilità delle conversazioni su WhatsApp e l’eccessività della sanzione. Il CNF ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le motivazioni e coerente la sanzione alla gravità del comportamento. La sospensione di quattro mesi è stata quindi confermata.