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La sentenza RD n. 146/23 riguarda un ricorso presentato dall’avvocato [RICORRENTE] contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, che gli aveva inflitto una sospensione di quattro mesi dall’esercizio della professione. Il presidente facente funzioni del Consiglio Nazionale Forense era l’Avv. Francesco Greco, mentre il relatore del caso era il Consigliere Avv. Giuseppe Altieri.

Il capo d’incolpazione si basava su violazioni degli articoli 9, 12, 26 e 27 del codice disciplinare, riguardanti la ricezione di pagamenti per incarichi professionali nei confronti di sig. [AAA] e [BBB] e della società [ALFA] sas, senza aver eseguito il mandato conferitogli tra il 2009 e il 2010. Le accuse includevano la mancata informazione ai clienti sullo stato delle cause e l’omissione delle attività legali per cui aveva ricevuto importi consistenti.

L’avvocato [RICORRENTE] aveva impugnato la decisione sostenendo la violazione del suo diritto di difesa e del legittimo impedimento a comparire all’udienza. Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione disciplinare imposta in precedenza, in quanto ha ritenuto che non ci fosse alcuna prova di un impedimento assoluto e che il provvedimento del Consiglio Distrettuale fosse adeguatamente motivato e basato su una corretta ricostruzione dei fatti.