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La sentenza n. 153/23, emessa dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) presieduto dall’Avv. Patrizia Corona (Presidente f.f.), con relatore l’Avv. Francesco De Benedittis, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’avv. [RICORRENTE] del foro di Roma.

Il fatto riguarda il ricorso dell’avv. [RICORRENTE] contro la delibera del 13 gennaio 2022 dell’Ordine degli Avvocati di Milano, che aveva rifiutato di modificare la sanzione di censura del 2012 in un ammonimento, nonostante le nuove norme del Codice deontologico del 2013. L’avv. [RICORRENTE] sosteneva che la censura ostacolava la sua qualifica come mediatore e invocava la retroattività delle normative più favorevoli. Tuttavia, il CNF ha respinto il ricorso per due motivi principali: la tardività del deposito del ricorso e la natura definitiva della sanzione disciplinare precedentemente confermata dalla Cassazione, che non può essere modificata salvo specifiche condizioni legali non presenti nel caso in esame. La sanzione disciplinare impugnata era una censura, e il ricorso chiedeva una riduzione a un ammonimento. La censura inizialmente irrogata nel 2012 è rimasta inalterata.