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La sentenza RD n. 160/23 del Consiglio Nazionale Forense, presieduta dall’Avv. Francesco Greco (Presidente f.f.) e con il Consigliere relatore Avv. Vincenzo Di Maggio, riguarda il ricorso dell’Avv. [RICORRENTE] contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia. La ricorrente era stata sanzionata con un richiamo verbale per aver violato l’art. 68 comma 5 e l’art. 24 comma 1 e 4 del Codice Deontologico Forense (CDF), poiché, pur appartenendo alla stessa associazione professionale della curatrice speciale della minore coinvolta (Avv. [AAA]), aveva accettato di difendere il padre della minore in un procedimento di riconoscimento di paternità, nonostante il potenziale conflitto di interessi.

La ricorrente sosteneva l’assenza di un concreto conflitto di interessi, poiché sia la sua posizione difensiva sia quella della curatrice speciale erano a favore del riconoscimento di paternità, e riteneva inapplicabile l’art. 24 CDF. Tuttavia, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia aveva ravvisato l’esistenza di un conflitto di interessi potenziale. Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso, mantenendo il richiamo verbale, considerando che il conflitto potenziale e la necessità di terzietà della curatrice speciale rendessero non adeguato l’assunzione dell’incarico da parte della ricorrente.