La sentenza n. 161/23 del Consiglio Nazionale Forense è presieduta dall’Avv. Patrizia Corona, Presidente f.f., con l’Avv. Daniela Giraudo come Relatore. Tratta del ricorso dell’Avv. [RICORRENTE] contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, che le aveva inflitto la sanzione dell’avvertimento.
Il capo di incolpazione riguarda la violazione dell’art. 68, comma 1 CDF, per aver assunto un incarico professionale contro un ex-cliente, il Sig. [ESPONENTE], prima che fosse trascorso il periodo di due anni dalla cessazione del rapporto professionale. Nello specifico, l’Avv. [RICORRENTE] aveva preso in carico la difesa della moglie del suo ex-cliente nel procedimento di separazione consensuale, avendo in precedenza rinunciato al mandato difensivo in diversi procedimenti penali. Il Consiglio Distrettuale aveva ritenuto dimostrata la violazione e comminato la sanzione dell’avvertimento.
L’Avv. [RICORRENTE] ha contestato il provvedimento disciplinare sostenendo la nullità del procedimento per irregolarità processuali e chiedendo una sanzione più attenuata di richiamo verbale. Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione dell’avvertimento, ritenendo la decisione iniziale appropriata e basata su adeguate prove documentali, e non trovando necessaria una rinnovazione della fase istruttoria.