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Sentenza numero: 169/23

Presidente: Avv. Francesco Greco

Relatore: Avv. Carla Secchieri

**Capo di Incolpazione e Addebiti Disciplinari:**
L’avvocato ricorrente contestava la validità della delibera di proclamazione degli eletti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, sostenendo che gli avvocati [AAA], [BBB] e [CCC] fossero incandidabili e ineleggibili ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 247/2012. La violazione contestata riguardava il fatto che i citati avvocati avrebbero superato il limite di due mandati consecutivi previsto dalla legge, senza rispettare il periodo necessario di “fermo” prima di potersi ricandidare.

**Sanzioni Disciplinari:**
La delibera di proclamazione degli eletti per il quadriennio 2023-2026 fu impugnata con richiesta di annullamento. Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense non ha accolto il ricorso, ritenendo che la consiliatura oggetto del ricorso non fosse in violazione alla normativa di riferimento. Gli avvocati [AAA], [BBB], e [CCC] non avevano presentato la loro candidatura per il quadriennio precedente (2019-2022) e il cosiddetto “fermo” era stato considerato sufficiente in base alla durata legale della consiliatura.

**Decisione Finale:**
Il CNF ha rigettato il ricorso contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Le spese sono state compensate dato il carattere innovativo della questione.

**Sanzione Disciplinare Irrogata dal CNF:**
Il ricorso è stato rigettato senza alcuna sanzione disciplinare imposta ai reclamati.