La sentenza del Consiglio Nazionale Forense è contrassegnata dal numero 172/23. Nella decisione era presente l’Avv. Patrizia Corona in qualità di Presidente f.f. e il consigliere relatore era l’Avv. Antonio Gagliano.
L’avvocato ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare per la violazione dell’articolo 37 del Nuovo Codice Deontologico Forense. L’accusa riguardava l’uso abituale di procacciatori per esercitare la professione forense, pratica che si sarebbe svolta a Napoli fino al 9 novembre 2012. A causa di ciò, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli aveva inflitto una sanzione di sospensione dall’esercizio della professione per quattro mesi.
Il ricorrente aveva impugnato la sanzione sostenendo il difetto di motivazione e un travisamento dei fatti, nonché una presunta prescrizione dell’azione disciplinare. Il CNF ha accolto il ricorso sul piano preliminare proprio per la prescrizione dell’azione disciplinare, rilevando che i fatti si erano verificati al più tardi nel 2009 e che la prescrizione quinquennale era quindi già maturata prima dell’interruzione del termine, avvenuta solo nel 2015. Pertanto, la sanzione inizialmente imposta è stata annullata per intervenuta prescrizione, senza necessità di esaminare ulteriori motivi di doglianza.