La sentenza RD n. 176/23 del Consiglio Nazionale Forense, presieduta dall’Avv. Francesco Greco, con relatore l’Avv. Federica Santinon, riguarda il ricorso dell’Avv. [RICORRENTE] del Foro di Locri contro la decisione 1/2019 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Reggio Calabria, notificata il 18 gennaio 2019, che aveva imposto una sospensione di tre mesi dalla professione.
Il capo di incolpazione includeva varie violazioni del Codice Deontologico Forense, tra cui:
– Diffamazione e divulgazione non autorizzata di informazioni riservate riguardanti una cliente, [AAA], e accuse offensive nei confronti dell’avv. [ESPONENTE] su un sito internet.
– Appropriazione indebita di documentazione medica della cliente e mancata restituzione, con l’aggravante dell’abuso di relazione professionale.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva riconosciuto la responsabilità disciplinare dell’avv. [RICORRENTE] per tutti gli illeciti, commutando la sospensione nella sanzione della censura. Tuttavia, il ricorso presentato dall’incolpata al Consiglio Nazionale Forense è stato dichiarato inammissibile a causa della tardività nella presentazione rispetto al termine di legge di trenta giorni dalla notifica della decisione disciplinare completa di motivazione.
Di conseguenza, il CNF ha confermato l’inammissibilità del ricorso e ha mantenuto la decisione di censura precedente.