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**Abstract per parole chiave:**
– COA di provenienza: Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia
– Oggetto del contendere: Utilizzo di espressioni offensive e sconvenienti in atti giudiziari da parte dell’Avv. [RICORRENTE]
– Esito: Prescrizione per alcune condotte e sostituzione della censura con la sanzione dell’avvertimento

**Riassunto:**
Sentenza n. 191/25 emessa dal Consiglio Nazionale Forense, presieduta dall’Avv. Patrizia Corona (Presidente f.f.) e con relatore l’Avv. Biancamaria D’Agostino, in merito al procedimento disciplinare contro l’Avv. [RICORRENTE], in relazione alla decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia.

Il caso riguardava l’utilizzo di espressioni fortemente offensive e denigratorie in atti processuali, lesive della dignità di vari colleghi avvocati, durante procedimenti civili presso il Tribunale di Bergamo. L’accusa centrale, relativa ai capi di incolpazione n. 5 e 6, verteva su affermazioni gravemente accusatorie e offensive incluse in memorie difensive firmate da un altro avvocato ma riconosciute come ideate dall’Avv. [RICORRENTE]. Il CDD di Brescia, inizialmente, aveva deliberato la sanzione della censura nei confronti dell’Avv. [RICORRENTE].

Il ricorrente ha contestato tale decisione, additando errori procedurali e l’illegittimità delle determinazioni del CDD, asserendo la veridicità delle affermazioni espresse. Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense ha rilevato che alcune condotte erano prescritte, mentre per quelle non prescritte ha ritenuto provata l’illeceità deontologica, pur riconoscendo l’assenza di risonanza mediatica e la limitata gravità dell’offesa.

A seguito di queste considerazioni, il Consiglio ha deciso di modificare la sanzione inflitta, riducendola da censura ad avvertimento, accogliendo parzialmente il ricorso.