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Questa è una sintesi della sentenza n. 20/23 del Consiglio Nazionale Forense. Il Presidente facente funzioni è l’Avvocato Alessandro Patelli, mentre il Relatore è il Consigliere Avv. Francesco Emilio Standoli.

**Fatto e capo d’incolpazione:** La vicenda disciplinare ha avuto origine da un esposto presentato da un avvocato (l’Avv. [ESPONENTE]) contro l’Avv. [RICORRENTE]. Quest’ultima era accusata di aver prodotto, in una causa civile, una e-mail contenente proposte transattive riservate e di aver consegnato corrispondenza classificata come “riservata e personale” alla propria cliente.

**Addebiti disciplinari:** L’Avv. [RICORRENTE] è stata incolpata di violare gli articoli 9, 19 e 48 del Codice Deontologico Forense (NCDF) per:
a) aver prodotto in un procedimento civile una e-mail contenente una proposta transattiva.
b) aver consegnato alla propria cliente corrispondenza riservata e personale scambiata con un collega.

**Sanzione iniziale:** Il C.D.D. Veneto aveva inizialmente irrogato la sanzione disciplinare della censura all’Avv. [RICORRENTE] per entrambe le violazioni.

**Decisione del CNF:** Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto parzialmente il ricorso dell’Avv. [RICORRENTE]. Ha confermato la violazione relativa al capo a) e ha sostituito la sanzione della censura con quella dell’avvertimento. Relativamente al capo b), il CNF ha annullato la decisione del CDD Veneto, dichiarando il non luogo a provvedimento disciplinare, considerando che la corrispondenza era già stata resa pubblica da una terza persona non vincolata dal segreto professionale.

In sintesi, la sentenza del CNF modifica la sanzione disciplinare da censura ad avvertimento per uno dei capi di accusa e annulla la sanzione per l’altro.