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**Abstract per parole chiave:**
COA di provenienza: Lagonegro
CDD di provenienza: Potenza
Oggetto del contendere: Impugnazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento
Esito: Ricorso dichiarato inammissibile

**Riassunto:**
Numero sentenza: 222/25
Presidente: Avv. Francesco Napoli, Presidente f.f.
Relatore: Avv. Paola Carello

Il procedimento disciplinare contro l’avv. [RICORRENTE], iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, ha avuto inizio da un esposto del Sig. [AAA] presso il CDD di Potenza. I capi di incolpazione sono: (1) violazione dell’art. 26, comma 3, per aver omesso la citazione in giudizio di Sviluppo Italia S.p.A. e per simulata esecuzione del mandato; (2) violazione dell’art. 27, comma 6, per mancata informazione al cliente e mancata consegna di documenti. Il CDD di Potenza aveva inflitto all’avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare dell’avvertimento per le condotte descritte.

L’avv. [RICORRENTE] ha impugnato tale decisione al Consiglio Nazionale Forense (CNF), sostenendo l’infondatezza degli addebiti e richiedendo l’archiviazione dell’esposto. Tuttavia, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché presentato avverso il solo dispositivo, e non la sentenza completa di motivazioni, come richiesto dalla legge. Di conseguenza, la decisione del CDD, inclusa la sanzione dell’avvertimento, è rimasta invariata.