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La sentenza numero 224/23 del Consiglio Nazionale Forense, presieduta dall’Avv. Francesco Napoli (Presidente f.f.) e con relatore l’Avv. Francesco De Benedittis, riguarda il ricorso presentato dall’Avv. [RICORRENTE] contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto. Il ricorrente era stato sanzionato con la sospensione dall’esercizio della professione per due mesi a causa di violazioni deontologiche.

I capi di incolpazione includevano:
1. Omessa informazione al cliente [AAA] snc riguardo a una transazione legale con [CCC], che l’Avv. [RICORRENTE] aveva sottoscritto senza informare né ottenere l’autorizzazione dalla società cliente.
2. Emissione e incasso di assegni circolari in proprio beneficio senza informare il cliente, sostenendo la malattia del legale rappresentante della società cliente, che in realtà non esisteva.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto aveva trovato l’Avv. [RICORRENTE] colpevole per i primi due capi di incolpazione, prosciogliendolo però dai capi 3 e 4, legati a ulteriori addebiti sulla gestione finanziaria e la comunicazione documentale con il cliente.

Il CNF ha accolto il ricorso dell’Avv. [RICORRENTE], annullando la decisione del CDD del Veneto, ritenendo che le prove documentali e le testimonianze non fossero sufficientemente univoche per sostenere la condanna del professionista. La sentenza sottolinea un quadro probatorio incerto e contraddittorio, che non permette di raggiungere il grado di certezza necessario per confermare gli addebiti.