La sentenza numero 226/23 del Consiglio Nazionale Forense riguarda l’impugnazione presentata dall’avv. [RICORRENTE] contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Perugia, che aveva inflitto una sanzione disciplinare di sei mesi di sospensione dall’esercizio della professione forense. Il Presidente facente funzioni è l’Avv. Francesco Napoli e il Consigliere relatore è l’Avv. Mario Napoli.
Il capo di incolpazione concerneva condotte contrarie alla deontologia professionale, in cui l’avv. [RICORRENTE] avrebbe indotto la cliente “[AAA] S.r.l.” a pagare per attività legali mai svolte, rilasciando false informazioni sullo stato degli incarichi legali, con un danno economico significativo per la cliente. Gli addebiti disciplinari includevano la violazione dei doveri di dignità, probità, decoro, fedeltà, diligenza, e adempimento del mandato secondo il codice deontologico forense.
L’avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso sostenendo la mancata e errata valutazione delle prove e l’irrilevanza dei fatti, chiedendo la riforma della decisione e l’annullamento della sanzione o, in subordine, una riduzione della stessa.
Il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto infondate le ragioni di impugnazione e ha confermato la responsabilità dell’incolpato, mantenendo la sanzione di sei mesi di sospensione, ritenuta congrua in considerazione dei precedenti disciplinari del ricorrente. Il ricorso è stato respinto.