**Abstract per parole chiave:**
COA/CDD provenienza: Ancona
Oggetto del contendere: Sospensione dall’esercizio della professione per violazioni deontologiche
Esito: Rigetto del ricorso
**Riassunto:**
Sentenza numero: 242/25
Presidente: Avv. Francesco Napoli (f.f.)
Relatore: Avv. Federica Santinon
Il Consiglio Nazionale Forense ha esaminato il ricorso presentato dall’Avvocato [RICORRENTE] contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Ancona, che lo aveva ritenuto responsabile di diverse violazioni deontologiche e gli aveva inflitto una sospensione dall’esercizio della professione per due mesi.
I capi di incolpazione riguardavano:
– **Contatti con la controparte** (artt. 19 e 41 CDF) senza il consenso del difensore avversario, relativi a un contenzioso con la banca [AAA].
– **Inadempimento di un’obbligazione personale** (artt. 9 c. 2 e 64 CDF) verso la [BBB] srl, dovuto alla fornitura di termosifoni, con sospette manovre per sottrarre il suo patrimonio alla garanzia del credito.
– **Comportamento inappropriato verso un assistente giudiziario** (artt. 9 e 63 CDF) con uso di espressioni offensive e atteggiamenti irrispettosi.
Il C.D.D. di Ancona aveva svolto un’istruttoria approfondita, riscontrando la sussistenza delle violazioni deontologiche. L’avvocato aveva impugnato la decisione contestando la motivazione e sostenendo l’insussistenza dei fatti, ma il CNF ha respinto il ricorso, confermando la sanzione della sospensione per due mesi.