La sentenza RD n. 251/23 del Consiglio Nazionale Forense è stata presieduta dall’Avv. Francesco Napoli (Presidente f.f.) con il relatore Avv. Demetrio Rivellino.
L’avvocato ricorrente è stato incolpato per violazione dell’art. 64 del Codice Deontologico Forense (CDF), non avendo adempiuto all’obbligazione assunta nei confronti del Sig. [AAA], compromettendo così la dignità della professione e l’affidamento dei terzi. L’accusa trova origine in un esposto del Sig. [AAA], che ha lamentato il mancato avvio di una causa per differenze retributive da parte del suo legale e il mancato completamento del risarcimento di 5.000 euro, concordato dopo che il credito era prescritto.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina della Liguria ha originariamente inflitto all’avvocato la sanzione della censura. L’avvocato ha impugnato questa decisione, articoli in quattro motivi: errata valutazione dei fatti, insussistenza della fattispecie addebitata, difetto di istruttoria, e mancata valutazione dei documenti prodotti.
Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso, ritenendo comprovata la parziale e tardiva esecuzione dell’obbligazione e confermando l’infrazione deontologica prevista dall’art. 64 CDF. La sanzione irrogata dal CNF, in seguito alla decisione sull’impugnazione, è stata confermata come censura.