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La sentenza numero 256/23 del Consiglio Nazionale Forense è presieduta dall’Avvocato Patrizia Corona (Presidente f.f.) e ha come relatore l’Avvocato Demetrio Rivellino.

Il caso riguarda un avvocato del Foro di Pisa, che è stato cancellato dall’Albo degli Avvocati di Pisa in seguito a un procedimento avviato per via di provvedimenti del Giudice Tutelare del Tribunale di Pisa. Questi provvedimenti riguardavano la nomina di un amministratore di sostegno per l’avvocato, vista la limitazione della sua capacità di espletare atti professionali autonomamente. Nonostante l’avvocato avesse presentato un reclamo contro il provvedimento del Tribunale di Pisa, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa ha deliberato la sua cancellazione dall’albo, ritenendo che l’avvocato non godesse più del pieno esercizio dei diritti civili, requisito necessario per la permanenza nell’albo secondo l’articolo 17 della L. 247/2012.

Il Consiglio sottolinea che l’interposizione di amministratore di sostegno rappresenta una limitazione sostanziale dei diritti civili e professionali, il che giustifica la cancellazione dall’albo. La decisione, a fronte di un provvedimento esecutivo, è finalizzata a tutelare sia l’esercizio corretto della professione sia la dignità e i diritti fondamentali dell’individuo.

Il Consiglio Nazionale Forense, dopo aver esaminato il ricorso del suddetto avvocato ed essersi avvalso delle risultanze di una consulenza tecnica disposta dalla Corte di Appello di Firenze, ha deciso di rigettare il ricorso, confermando quindi la decisione del COA di Pisa di cancellare l’avvocato dall’albo.