**Abstract per parole chiave:**
RD 262/23, Avv. Francesco Greco Presidente f.f., Avv. Giuseppe Altieri Relatore, prescritto capo 181/2015, prescritto parzialmente 178/2015, sanzione ridotta a censura.
**Riassunto della sentenza:**
La sentenza numero 262/23 è stata emessa dal Consiglio Nazionale Forense in un procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato [RICORRENTE], presieduto dall’Avv. Francesco Greco, Presidente f.f., e con il contributo del Consigliere Avv. Giuseppe Altieri in qualità di Relatore. L’oggetto del procedimento riguardava due distinti capi di incolpazione. Il primo riguardava il mancato aggiornamento informativo e la mancata restituzione di documentazione al cliente sig. [ESPONENTE], e il secondo la mancata informazione al sig. [AAA] in una causa di responsabilità medica.
L’avvocato [RICORRENTE] era stato inizialmente sanzionato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto con una sospensione di quattro mesi dall’esercizio professionale. L’impugnazione presso il CNF è stata però respinta per infondatezza del ricorso, rigettando l’eccezione di legittimo impedimento.
In sede di decisione finale, il CNF ha rilevato la prescrizione del secondo capo di incolpazione (proc. CDD n. 181/15) e della parte di omessa informazione del primo capo di incolpazione (proc. CDD n. 178/15), rideterminando la sanzione in una censura per la gravità della condotta di mancata restituzione della documentazione richiesta nel primo capo di incolpazione.