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La sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 27/23 riguarda un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato iscritto all’Albo di Pescara. Il Presidente facente funzioni era l’Avv. Patrizia Corona e il Consigliere Relatore era l’Avv. Vincenzo Di Maggio.

Il fatto contestato riguarda la condotta dell’avvocato, che non avrebbe adempiuto con la dovuta diligenza l’incarico di professionista delegato alla vendita. Nello specifico, egli avrebbe trattenuto indebitamente la somma di euro 2.443,01, ricevuta come anticipo dal creditore Monte dei Paschi di Siena, senza trasferirla al professionista subentrato, nonostante l’ordinanza del giudice dell’esecuzione.

In primo e secondo grado, l’avvocato è stato condannato a due anni di reclusione, con sospensione della pena, per l’appropriazione indebita della somma in questione.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di L’Aquila aveva inizialmente imposto una sospensione dall’esercizio della professione per un anno, sanzione che l’avvocato ha impugnato, sostenendo l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare e chiedendo l’annullamento o la riduzione della sanzione.

Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso, confermando la sospensione di un anno, ritenendo che la gravità della condotta avesse compromesso l’immagine della professione forense.