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La sentenza in questione è la numero 279/23. Il Presidente della decisione è l’Avv. Patrizia Corona (f.f.), mentre la Relatrice è la Consigliera Avv. Paola Carello.

Il fatto riguarda l’Avvocato [RICORRENTE], sottoposto a procedimento disciplinare per due capi di incolpazione relativi alla violazione del dovere di lealtà (art. 9 c.d.f.) e per richieste di pagamento (artt. 29 commi 4 e 5 c.d.f.) di somme non dovute o sproporzionate rispetto all’attività svolta. In particolare, l’Avv. [RICORRENTE] è accusato di aver chiesto compensi professionali eccessivi e non giustificati rispetto a quanto dovuto.

L’origine del procedimento disciplinare è un esposto della Sig.ra [AAA], che lamentava esorbitanti richieste di pagamento dall’avvocato. Dopo la revoca degli incarichi, il ricorrente avrebbe richiesto compensi maggiori di quelli concordati senza giustificazioni adeguate, e una parte di queste somme era già stata ridotta dal Tribunale di Verona.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Veneto inizialmente aveva inflitto la sanzione della censura all’avv. [RICORRENTE]. Quest’ultimo impugnava la decisione, ma il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha respinto il ricorso e mantenuto la sanzione della censura, ritenendo che le violazioni fossero confermate e che non vi fossero giustificazioni valide per mitigare la penalità, nonostante l’assenza di dolo intenzionale nelle azioni del ricorrente.

Il ricorso è stato respinto in quanto il CNF ha ritenuto provata la mancata vigilanza sull’operato dei collaboratori e il coinvolgimento diretto del ricorrente nelle azioni esaminate, confermando la validità delle decisioni prese nei confronti dell’Avv. [RICORRENTE]. La censura è rimasta la sanzione disciplinare irrogata.