La sentenza n. 286/23 del Consiglio Nazionale Forense riguarda il ricorso presentato dall’avvocato [RICORRENTE] del Foro di Bolzano, avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento che aveva comminato la sanzione dell’avvertimento. Il Presidente facente funzioni è l’Avv. Giampiero Cassi e il Relatore è l’Avv. Lucia Secchi Tarugi.
Capo di incolpazione e addebiti disciplinari sono stati formulati nei confronti dell’Avv. [RICORRENTE] per la presunta violazione del Codice Deontologico Forense (artt. 9 comma 1, 42 comma 1, 52 comma 1), a causa di un’espressione ritenuta denigratoria nei confronti di un collega, contenuta in una sua comparsa di risposta nel Tribunale di Bolzano.
La sanzione disciplinare originaria era quella dell’avvertimento da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Il CNF, esaminati i motivi di impugnazione, ha accolto il ricorso dell’Avv. [RICORRENTE], stabilendo che la frase contestata non fosse oggettivamente denigratoria, ma piuttosto un’enfasi sulla “temerarietà” della causa. Di conseguenza, la sanzione dell’avvertimento è stata annullata.