La sentenza del Consiglio Nazionale Forense, identificata dal numero 288/23, è stata emessa sotto la presidenza dell’Avv. Patrizia Corona (Presidente f.f.) e con l’Avv. Aniello Cosimato come relatore. Il caso riguarda il ricorso presentato dall’avv. [RICORRENTE] contro il provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati emanato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno.
L’addebito disciplinare mosso nei confronti dell’avv. [RICORRENTE] è basato sull’incompatibilità con l’esercizio della professione forense, in quanto è stata assunta a tempo indeterminato come netturbino presso una società, violando così gli articoli 17 e 18 della legge professionale. La cancellazione è stata impugnata dalla ricorrente, la quale sosteneva che il provvedimento fosse stato emesso in pendenza di un procedimento disciplinare e che vi fosse una interpretazione erronea delle norme sulle incompatibilità.
Il Consiglio Nazionale Forense, tuttavia, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso è stato direttamente presentato al CNF, contrariamente a quanto prescritto per legge, che richiede il deposito presso il COA di iscrizione. Di conseguenza, non è stata modificata la sanzione di cancellazione dall’albo.