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**Abstract per parole chiave**:
CDD Veneto; omesso pagamento spese legali; rigetto del ricorso.

**Riassunto della sentenza**:
Numero di Sentenza: 290/23
Presidente: Avv. Patrizia Corona
Relatore: Avv. Francesco Pizzuto

L’Avv. [RICORRENTE] del Foro di Treviso ha impugnato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, che gli aveva irrogato la sanzione della censura per omesso pagamento delle spese legali, come stabilito nelle sentenze della Corte d’Appello di Venezia e della Corte di Cassazione. Il ricorrente era stato precedentemente sanzionato con un avvertimento per omissioni simili sulla base di una sentenza civile risalente a un incidente di gioco che aveva portato a una condanna per lesioni colpose.

Il Consiglio Nazionale Forense ha esaminato e rigettato il ricorso confermando la sanzione della censura, affermando che:
1. L’eccezione di ne bis in idem era infondata, poiché il fatto oggetto del precedente procedimento disciplinare era oggettivamente diverso dall’attuale.
2. La mancata contestazione formale della recidiva non impediva il riconoscimento degli effetti di un pregiudizio derivante da precedenti condotte disciplinari.
3. Il mancato pagamento di obbligazioni verso terzi, indipendentemente dalla loro natura privata, costituisce una violazione deontologica, compromettendo la reputazione e il decoro professionale.
4. La sanzione era proporzionata alla gravità dei fatti, considerando il comportamento complessivo dell’incolpato.

Pertanto, il CNF ha rigettato il ricorso dell’Avv. [RICORRENTE].