La sentenza numero 295/23 è stata emessa dal Consiglio Nazionale Forense con sede a Roma. La Presidente facente funzioni è l’Avv. Patrizia Corona e il Consigliere Relatore è l’Avv. Biancamaria D’Agostino. Il caso riguarda un avvocato del Foro di Treviso sottoposto a procedimento disciplinare per aver esercitato la professione forense durante un periodo di sospensione già esecutiva, dopo aver partecipato a un’udienza il 13 ottobre 2016. La sanzione impugnata, inflitta dal Consiglio distrettuale di disciplina del Veneto, era una sospensione dall’esercizio della professione di due mesi. Tuttavia, il ricorso dell’avvocato al CNF è stato dichiarato inammissibile per tardività, poiché presentato oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della decisione disciplinare.