Il Consiglio Nazionale Forense ha emesso la sentenza numero 30/23 su ricorso presentato dall’avvocato [RICORRENTE] contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bari, che aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura. Il Presidente facente funzioni è l’Avv. Francesco Greco e il Consigliere relatore è l’Avv. Bruno Di Giovanni.
**Fatto:** la questione disciplinare riguarda un incidente avvenuto il 18 dicembre 2012 a San Severo (FG), in cui l’avv. [RICORRENTE] avrebbe aggredito fisicamente il sig. [AAA], presidente di una cooperativa che gestisce parcheggi per conto del Comune, dopo una controversia sulla mancata emissione di un biglietto di parcheggio. A seguito dell’esposto presentato dal sig. [AAA], il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bari ha imputato all’avv. [RICORRENTE] la violazione del Codice Deontologico per aver compromesso i doveri di dignità e decoro professionale con un comportamento scorretto al di fuori dell’attività professionale.
**Capo di incolpazione e addebiti disciplinari:** il ricorso riguardava la presunta aggressione del sig. [AAA] da parte dell’avv. [RICORRENTE], che ha negato l’accusa sostenendo di essere stato, invece, la vittima. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva basato la decisione su testimonianze e referti medici che confermavano le lesioni subite dal sig. [AAA].
**Sanzione disciplinare impugnata e decisione finale del CNF:** la sanzione disciplinare della censura, inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense perché le prove contro l’avv. [RICORRENTE] sono risultate sufficienti a dimostrare la sua responsabilità disciplinare. Il CNF ha ritenuto la sanzione adeguata alla gravità del fatto e ha rigettato il ricorso dell’avv. [RICORRENTE].