**Abstract per parole chiave:**
COA di Bergamo; Procedimento disciplinare; Rigetto del ricorso.
**Riassunto:**
Sentenza n. 303/23 del Consiglio Nazionale Forense.
– **Presidente:** Avv. Patrizia CORONA, Presidente f.f.
– **Relatore:** Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.
**Fatto:**
L’avvocato ricorrente del Foro di Bergamo è stato sottoposto a un procedimento disciplinare dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia. Gli addebiti disciplinari riguardano numerose violazioni del Codice Deontologico Forense, tra cui l’infedeltà professionale, la mancata diligenza nel compimento di mandati, e la proposta di comportamenti illeciti come un matrimonio in bianco e lavori in nero.
**Capi di Incolpazione:**
1. Proposta di matrimonio in bianco e lavoro in nero.
2. Mancata azione legale per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro non conforme e mancata proposizione di querela per percosse.
3. Mancata promozione di un’azione legale in favore di un cliente per il permesso di soggiorno e regolarizzazione del lavoro.
4. Mancata comunicazione di revoca del mandato a un collega.
5. Deposito di ricorsi in procedura esecutiva immobiliare caratterizzati da genericità e reiterazione che hanno causato condanne alle spese e risarcimenti per i clienti.
**Sanzione:** La sanzione disciplinare iniziale di radiazione, decisa dal CDD di Brescia, è stata confermata dal CNF.
**Esito dell’impugnazione:**
Il ricorso dell’avvocato è stato rigettato. Il CNF ha ritenuto provate le condotte illecite e ha confermato la decisione del Consiglio di Disciplina per la loro gravità e lesività dell’immagine della categoria forense. La decisione, prevista congrua, è legittimata dall’assenza di motivi specifici o contestazioni sufficienti da parte dell’incolpato.