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La sentenza numero 336/23 del Consiglio Nazionale Forense è stata presieduta dall’Avv. Patrizia Corona, Presidente f.f., con l’Avv. Francesco Pizzuto come Consigliere relatore. L’oggetto del procedimento era un ricorso presentato dall’Avvocato [RICORRENTE], in relazione ad una sanzione disciplinare di censura impostagli dal Consiglio Distrettuale di Milano il 17 marzo 2021. Il capo di incolpazione riguardava una violazione dell’articolo 43 del codice deontologico forense, per non aver corrisposto a una collega domiciliataria, l’Avv. [AAA], l’importo di 902,03 euro dovuto per l’attività svolta in una causa presso il Tribunale di Mondovì dal 15 settembre 2015.

Nonostante il ricorso dell’Avvocato [RICORRENTE] all’impugnazione della sanzione, il CNF ha ritenuto che l’inadempimento fosse provato e in violazione dell’articolo 43 del Codice Deontologico Forense, poiché l’Avv. [RICORRENTE] non aveva provveduto a retribuire il collega, come accertato anche dalla sentenza del Giudice di Pace. Pertanto, il CNF ha confermato la sanzione della censura senza attenuazione, rigettando il ricorso dell’Avvocato [RICORRENTE].