La sentenza n. 40/23 del Consiglio Nazionale Forense è stata pronunciata sotto la presidenza dell’Avv. Maria Masi e con l’Avv. Giampaolo Brienza come relatore. Il caso riguarda l’Avv. [RICORRENTE], accusato di aver violato il Codice Deontologico Forense accettando un incarico contro un ex cliente (Sig. [BBB]) meno di due anni dopo la cessazione dell’ultimo rapporto professionale con il medesimo cliente. L’accusa consisteva nell’aver assunto la difesa della moglie del cliente in una causa di separazione giudiziale, mentre era ancora pendente un mandato da parte dello stesso cliente per una pratica risarcitoria.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Bari aveva originariamente inflitto all’Avv. [RICORRENTE] la sanzione della censura, ritenendo che avesse violato l’articolo 68, comma 1, del Codice Deontologico, il quale proibisce a un avvocato di accettare incarichi contro un ex cliente prima che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del rapporto professionale.
Il ricorso dell’Avv. [RICORRENTE] al Consiglio Nazionale Forense contestava la modifica del capo d’incolpazione operata dal CDD di Bari e la violazione del diritto al contraddittorio e di difesa. Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso e confermato la sanzione della censura, giudicando corretta la decisione del CDD e non rilevando alcuna violazione dei diritti processuali dell’incolpato.