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**Abstract per parole chiave:**
COA Ravenna, procedimento disciplinare, accoglimento ricorso.

**Riassunto:**
Sentenza n. 40/25 del Consiglio Nazionale Forense. Presidente: Avv. Francesco Napoli. Relatore: Avv. Aniello Cosimato.

La sentenza si riferisce all’appello presentato dall’Avvocato [RICORRENTE] del Foro di Ravenna contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna (procedimento n. 572/2016), che aveva irrogato la sanzione della censura. Gli addebiti disciplinari riguardavano comportamenti ritenuti illeciti, tra cui la falsa assicurazione di recupero somme pignorate, il mancato espletamento di incarichi legali, e la sottrazione di euro 249.000 dal cliente [AAA] attraverso operazioni su un conto corrente cointestato. Tuttavia, il CDD di Bologna aveva reputato l’Avvocato [RICORRENTE] responsabile solo del suggerimento illecito di un’operazione finanziaria simulata.

Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dell’azione disciplinare e ha contestato la valutazione delle prove testimoniali. Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato l’eccezione di prescrizione, ma ha accolto l’appello del ricorrente, riscontrando l’insufficienza delle prove per confermare la responsabilità disciplinare nei confronti dell’Avv. [RICORRENTE]. In conclusione, la decisione del CDD di Bologna è stata riformata e il ricorrente è stato assolto.