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La sentenza del Consiglio Nazionale Forense, numero 41/23, vede come Presidente facente funzioni l’Avvocato Francesco Greco e come Relatore l’Avvocato Giampaolo Brienza.

**Fatto:** L’Avvocato [RICORRENTE] aveva richiesto l’iscrizione all’Albo Speciale dei Cassazionisti, sostenendo di aver maturato il requisito di dodici anni di iscrizione all’albo ordinario degli avvocati. Il ricorrente considerava valido per il conteggio anche il periodo trascorso come “Avvocato Stabilito” dal 18 marzo 2010 fino al passaggio all’albo ordinario il 29 marzo 2012.

**Addebiti disciplinari:** La richiesta di iscrizione è stata rigettata dal Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale perché il ricorrente non risultava in possesso dei requisiti prescritti, soprattutto per quanto riguarda l’anzianità di iscrizione di dodici anni richiesti dall’articolo 22 della legge 247/2012. Inoltre, non era stata prodotta documentazione relativa al superamento dell’esame di abilitazione o alla frequenza della Scuola Superiore dell’Avvocatura.

**Sanzione disciplinare impugnata e quella irrogata dal CNF:** Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le motivazioni addotte dal ricorrente. In particolare, non è stato riconosciuto il cumulo dell’anzianità tra l’iscrizione come Avvocato Stabilito e quella all’albo ordinario, in quanto rappresentano due diverse modalità di esercizio della professione, che richiedono titoli differenti. Il ricorso è stato respinto sulla base della mancata maturazione del requisito di anzianità necessario secondo la normativa vigente.