La sentenza n. 55/23 del Consiglio Nazionale Forense riguarda il ricorso presentato dall’Avv. [Ricorrente] contro la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi che, il 2 dicembre 2014, aveva inflitto una sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi. La Presidente facente funzioni della seduta era l’Avv. Patrizia Corona, mentre il Relatore era il Consigliere Vittorio Minervini.
**Fatto e Capo di Incolpazione:**
L’Avv. [Ricorrente] era accusata di aver trattenuto indebitamente un assegno circolare di 250.000,00 euro destinato alla società cliente [ALFA] S.r.l., nonostante gli insistenti solleciti della società stessa. L’avvocato aveva avviato un’azione di sequestro conservativo sull’assegno, sostenendo di vantare un credito di ulteriori 57.114,44 euro per prestazioni professionali. Tale azione fu giudicata sproporzionata e i motivi del presunto credito furono respinti dal Tribunale di Brindisi.
**Addebiti Disciplinari:**
La condotta dell’Avv. [Ricorrente] è stata valutata in violazione di diverse norme del codice deontologico forense, specificamente legate ai doveri di dignità, decoro, lealtà, correttezza e buona fede, come pure ai principi di autonomia e professionalità.
**Sanzione Disciplinare:**
Originariamente, il Consiglio dell’Ordine di Brindisi aveva imposto una sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi. Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense, pur confermando la responsabilità disciplinare per i fatti contestati, ha modificato la sanzione a una censura, considerando l’assenza di pregiudizio per la parte assistita, le particolari circostanze contestuali, la legittimità della pretesa creditoria poi riconosciuta e il lungo tempo trascorso dalla decisione originale.
In conclusione, il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso dell’Avv. [Ricorrente] e ha ridotto la sanzione disciplinare da una sospensione a una censura.