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Sentenza n. 56/23 del Consiglio Nazionale Forense

– Presidente: Avv. Patrizia Corona, Presidente f.f.
– Relatore: Avv. Francesco Napoli

**Fatto:**
L’Avv. [Ricorrente] è stato oggetto di un procedimento disciplinare avviato dopo che il sig. [Esponente] aveva chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Padova di accertare la correttezza deontologica dell’avvocato riguardo al compenso per attività professionali svolte. Gli addebiti disciplinari riguardavano due capi d’incolpazione:
1. Mancata fornitura di un preventivo al cliente, in violazione dell’art. 27.2 del Codice Deontologico Forense.
2. Richiesta di un compenso sproporzionato, in violazione dell’art. 29.4 CDF, rispetto a quello chiesto ad altri amministratori della stessa società per attività difensiva nel medesimo procedimento penale.

**Sanzione Disciplinare:**
Inizialmente, il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) ha assolto l’Avv. [Ricorrente] dall’addebito del mancato preventivo, poiché non era stata dimostrata la richiesta da parte del cliente e il rifiuto dell’avvocato. Tuttavia, è stato ritenuto responsabile per l’addebito relativo alla sproporzione del compenso, ricevendo la sanzione attenuata dell’avvertimento invece della censura.

**Decisione del Consiglio Nazionale Forense (CNF):**
Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’avv. [Ricorrente], dichiarando prescritta l’azione disciplinare nei suoi confronti in virtù del regime di prescrizione previsto dalla legge, che stabilisce un termine massimo di sette anni e mezzo per la prescrizione, ormai decorso dai fatti contestati. Pertanto, la sanzione disciplinare originariamente imposta è decaduta per prescrizione.