**Abstract per parole chiave:**
– COA di provenienza: Venezia
– Oggetto dell’impugnazione: violazione dei doveri di correttezza professionale; sanzione disciplinare
– Esito: inammissibilità del ricorso
**Riassunto della Sentenza:**
Numero della Sentenza: 58/23
Presidente: Avv. Patrizia Corona, Presidente f.f.
Relatore: Avv. Francesco Pizzuto
L’Avv. [RICORRENTE] ha impugnato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense (CNF) n. 38 del 16 maggio 2019, che aveva confermato la sanzione di sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi, irrogata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia. L’avvocato era stato ritenuto responsabile di una grave violazione dei doveri di correttezza professionale per aver intrattenuto un colloquio con il minore figlio della sua assistita senza informare il padre affidatario e il suo legale. Gli erano state contestate violazioni degli artt. 6, 27, 52 e 60 del Codice Deontologico Forense (CDF).
Il ricorso per revocazione proposto dall’Avv. [RICORRENTE] si basava su presunti nuovi documenti e motivi di dolo imputabile al padre del minore. Tuttavia, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando il difetto dello jus postulandi del difensore all’epoca dell’impugnazione. Inoltre, ha evidenziato che i motivi invocati non rientravano tra quelli previsti dall’art. 395 c.p.c. per la revocazione e che i documenti presentati non erano decisivi per il giudizio. Pertanto, la decisione della sospensione è rimasta confermata.