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**Abstract per parole chiave:**
COA di Verona, impugnazione sanzione disciplinare censura, inammissibilità per tardività del ricorso.

**Riassunto:**
Sentenza n. 58/25 del Consiglio Nazionale Forense. Presidente f.f.: Avv. Patrizia Corona. Relatore: Avv. Carolina Rita Scarano. L’avvocato [RICORRENTE] ha presentato ricorso contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d’Appello di Venezia che, con decisione n. 20/22 R.D., lo aveva ritenuto responsabile di violazioni deontologiche, addebitandogli le seguenti condotte: non aver indicato nel ricorso al Tribunale dei Minori di Venezia un precedente provvedimento di rigetto emesso dal giudice tutelare del Tribunale di Verona; non aver informato chiaramente il collegio adito dell’esistenza di fatti rilevanti, inclusi un provvedimento di sequestro dei passaporti dei minori. Il CDD di Venezia aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura. Il ricorso al CNF è stato dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della decisione disciplinare, che era avvenuta il 1° marzo 2022, mentre il ricorso era stato presentato il 27 aprile 2022.