**Abstract per parole chiave:**
COA/CDD: CDD del Veneto
Oggetto del contendere: sospensione dall’esercizio della professione per mancata opposizione al decreto penale di condanna
Esito: Sanzione ridotta da sospensione a censura
**Riassunto della sentenza:**
Numero: 60/25
Presidente: Avv. Francesco Napoli, Presidente f.f.
Relatore: Avv. Francesco Favi
L’Avv. [RICORRENTE] del foro di Verona è stato oggetto di un procedimento disciplinare da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) del Veneto a causa delle seguenti violazioni del Codice Deontologico Forense (C.D.F.):
1. Non aver compiuto atti inerenti al mandato ricevuto, in particolare la mancata opposizione tempestiva a un decreto penale di condanna, con conseguente danno economico al cliente (capo a).
2. Non aver comunicato tempestivamente al cliente la notifica del decreto penale di condanna e non aver fornito informazioni richieste (capo b).
3. Non aver fornito documentazione richiesta dall’avvocatessa [BBB] per un’istanza di rimessione in termini (capo c).
4. Aver ricevuto somme sproporzionate per l’attività svolta (capo e).
Il CDD del Veneto ha deliberato di non procedere sui capi c) ed e) per mancanza di elementi probatori e ha irrogato una sospensione di due mesi dall’esercizio della professione per i capi a) e b). Le motivazioni alla base della colpevolezza riguardano la mancata comunicazione al cliente e l’omessa esecuzione delle attività professionali.
L’Avv. [RICORRENTE] ha impugnato la decisione, chiedendo al Consiglio Nazionale Forense (CNF) l’archiviazione o una riduzione della sanzione. Le ragioni addotte includono problemi di salute, che avrebbero impedito il corretto svolgimento delle sue attività. Nuove documentazioni mediche sono state prodotte a sostegno del ricorso.
Il CNF ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo provati i fatti ma, alla luce delle gravi condizioni di salute documentate, ha ridotto la sanzione alla censura.