**Abstract per parole chiave**
COA di provenienza: Fermo.
Oggetto del contendere: impugnazione contro la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale di un anno e tre mesi per violazione dei doveri e delle regole professionali.
Esito: parziale accoglimento, sanzione ridotta a un anno.
**Riassunto**
Numero della sentenza: 67/25
Presidente: Avv. Patrizia Corona
Relatore: Avv. Antonio Gagliano
Fatto: L’Avvocato incolpato è stato giudicato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona per vari capi di incolpazione, tra cui l’uso di un documento falso per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi di un cliente, l’inosservanza dolosa delle obbligazioni derivanti da una sentenza e la dichiarazione falsa a un ufficiale giudiziario. La sanzione originaria era la sospensione per un anno e tre mesi.
L’avvocato ha presentato ricorso al Consiglio Nazionale Forense per ottenere il proscioglimento o, in subordine, la riduzione della sanzione. Le principali censure riguardavano la prescrizione degli illeciti e l’asserita mancanza di dolo, nonché la pretesa irrilevanza disciplinare delle accuse mosse.
Esito: Il CNF ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando l’insussistenza del capo d’incolpazione n. 3, riguardante la dichiarazione falsa all’ufficiale giudiziario, mentre ha confermato la responsabilità dell’avvocato per gli altri due capi. Di conseguenza, la sanzione è stata ridotta da un anno e tre mesi a un anno.