**Abstract per parole chiave**:
– COA o CDD di provenienza: CDD di Bologna
– Oggetto del contendere: Impugnazione della sanzione disciplinare di sospensione per tre mesi
– Esito: In parziale accoglimento del ricorso, applicata la sanzione della sospensione per due mesi
**Riassunto della sentenza**:
Numero della sentenza: 68/25
Presidente: Avv. Patrizia Corona, Presidente f.f.
Relatore: Avv. Francesco Favi
L’avv. [RICORRENTE] del foro di Forlì ha contestato la decisione del CDD di Bologna (n. 35/2023 del 9/11/2023) che gli infliggeva una sospensione disciplinare di tre mesi. Il procedimento nasce dalla riunione di quattro procedimenti, basati su esposti di un cliente, un collega, un magistrato e il COA di Ravenna. Le incolpazioni includevano: mancata emissione di fatture, uso di espressioni offensive verso un collega e apposizione dell’epiteto “NEGRO” su un fascicolo. Dei quattro capi d’accusa, il CDD riteneva non sussistente uno di essi e accoglieva gli altri.
Il CNF ha esaminato vari motivi di ricorso, accogliendo quello relativo alla prescrizione dell’illecito di mancata fatturazione, annullando così la decisione su questo capo poiché il quadro probatorio è risultato insufficiente. Tuttavia, ha confermato la condanna sull’uso di espressioni offensive e sull’epiteto “NEGRO”, quest’ultimo non come violazione del CDF Art. 52, bensì dell’Art. 9, in quanto rilevante per la probità e decoro professionale.
Il Consiglio Nazionale Forense, parzialmente accogliendo il ricorso, ha ridotto la sanzione disciplinare a due mesi di sospensione.