**Abstract per parole chiave**:
COA di Velletri, cancellazione registro praticanti, decorrenza termini iscrizione, rigetto ricorso.
**Riassunto della sentenza**:
Numero Sentenza: 72/25
Presidente: Avv. Francesco Greco
Relatore: Avv. Paolo Feliziani
Il caso riguarda il ricorso presentato dal Dott. [RICORRENTE] avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Velletri, che ha disposto la sua cancellazione dal Registro dei Praticanti per decorrenza dei termini massimi di iscrizione, secondo l’art. 41, comma 12, e l’art. 17, comma 10, della Legge n. 247/2012.
Il ricorrente ha contestato la delibera per vizi formali, tra cui l’erroneità del codice fiscale e l’apparente incongruenza riguardo l’iscrizione contestata. Ha sostenuto inoltre che il suo periodo di pratica, sospeso per motivi personali e per l’emergenza Covid, non era stato completato.
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha ritenuto che gli eventuali errori formali nel codice fiscale non abbiano compromesso l’identificazione del destinatario, dato che altri dati erano corretti. La possibilità di difesa non è stata lesa, essendo il ricorrente ben consapevole dell’oggetto del procedimento.
Si è accertato che il termine massimo per la permanenza nel Registro dei Praticanti era trascorso e che non era stata fornita documentazione per giustificare la sospensione del periodo di pratica per motivi personali. Pertanto, anche considerando l’emergenza COVID-19, il termine per la cancellazione era già scaduto.
Il CNF ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del COA di Velletri.