**Abstract per parole chiave:**
COA di Bergamo; Alterazione documenti e uso di procure falsificate; Rigetto del ricorso.
**Riassunto della sentenza:**
– **Numero della sentenza:** 83/25
– **Presidente:** Avv. Patrizia Corona, Presidente f.f.
– **Relatore:** Avv. Nadia Giacomina Germanà Tascona
Il procedimento disciplinare riguarda l’avvocato del Foro di Bergamo, il quale è stato accusato di aver alterato le date su alcune procure e di averle utilizzate in diversi procedimenti legali, violando i principi deontologici e gli articoli della legge professionale. Gli addebiti disciplinari includono:
– Alterazione della data originaria su una procura firmata il 3 giugno 2017, falsificandola con nuove date per utilizzarla in vari procedimenti, tra cui un impugnazione di licenziamento e un contenzioso cautelare.
– Produzione di un presumibilmente nuovo originale della procura quando richiesto di esibire l’originale dal tribunale.
La sanzione disciplinare inizialmente inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Brescia era la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un anno e sei mesi.
Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso dell’avvocato, confermando quindi la sanzione originaria di sospensione. La decisione si basa sulla consapevole falsificazione e uso delle date, tenendo conto della gravità della condotta e del suo impatto sulla dignità della professione forense. Il consenso del cliente non esime dalla responsabilità disciplinare.