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La sentenza numero 87/23 del Consiglio Nazionale Forense vede come Presidente l’Avv. Francesco Greco (Presidente f.f.) e come Relatore l’Avv. Giuseppe Sacco.

**Fatto e capi di incolpazione:**
L’Avv. [RICORRENTE] era stato accusato di appropriazione indebita di atti processuali dalla Segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, includendo fax con nomine a difensore con firma falsa, e altri documenti. Questi atti vennero scoperti da un addetto alla Procura. Seguirono arresto e condanna a nove mesi per violazione aggravata di pubblica custodia di cose, con la conferma della sentenza a carattere definitivo il 17 ottobre 2017.

**Addebiti disciplinari:**
Gli addebiti includevano la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro, lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza e competenza, come previsto dagli articoli del Codice Deontologico. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna aveva inflitto una sanzione disciplinare comprendente una sospensione dall’esercizio della professione per due anni e dieci mesi.

**Argomentazioni e decisioni del CNF:**
Il ricorrente ha contestato l’estinzione per prescrizione, difetto di motivazione autonoma a livello disciplinare, eccessività e sproporzione della sanzione, e l’omissione nel considerare il periodo di sospensione cautelare. Il CNF ha respinto queste argomentazioni. Ha confermato la validità della sospensione tenendo conto della flagranza degli atti, non ritenendo necessaria un’ulteriore motivazione autonoma rispetto ai fatti e alle circostanze già stabilite in sede penale. Inoltre, la valutazione della sospensione cautelare presofferta è stata delegata al Consiglio dell’Ordine per la determinazione della durata residua.

**Conclusione:**
Il ricorso è stato respinto ed è stata confermata la sanzione di sospensione per due anni e dieci mesi, originariamente imposta dal CDD di Bologna.