La sentenza numero 89/23 del Consiglio Nazionale Forense riguarda un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, avviato a seguito di un esposto presentato dalla cliente, sig.ra [ESPONENTE]. Il caso è stato presieduto dall’Avv. Francesco Greco (Presidente facente funzioni) e il relatore è stato l’Avv. Francesco Greco, in sostituzione dell’Avv. Vincenzo Di Maggio.
L’avvocato è stato inizialmente ritenuto responsabile dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto della Corte d’Appello di Bologna per vari addebiti disciplinari, tra cui il mancato rispetto dei doveri di probità, correttezza e diligenza, nonché la cattiva gestione del denaro altrui affidatogli dalla cliente. Gli specifici capi di incolpazione includevano:
– Mancata fornitura di informazioni e rendiconto sui soldi gestiti per conto della cliente (capo a).
– Omessa restituzione di una somma residua di 11.413,89 euro alla cliente, trattenuta a titolo di compenso senza corretta quantificazione e fatturazione (capo c).
La sanzione disciplinare inizialmente irrogata è stata la sospensione dall’esercizio della professione per due mesi. L’avvocato ha impugnato questa decisione, sottolineando l’illogicità della motivazione e la sovrapponibilità dei capi d’accusa.
Il Consiglio Nazionale Forense ha accertato che l’azione disciplinare era prescritta per i capi di incolpazione sub a) e d), poiché il termine di prescrizione di cinque anni era decorso a partire dal settembre 2008, momento in cui l’avvocato aveva manifestato l’intenzione di trattenere le somme. Pertanto, il CNF ha dichiarato prescritta l’azione disciplinare, annullando la sanzione di sospensione.