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La sentenza del Consiglio Nazionale Forense, numero 92/23, è stata presieduta dall’Avv. Patrizia Corona, Presidente facente funzioni, e la relazione è stata a cura del Consigliere Avv. Bruno Di Giovanni.

Il caso riguarda il reclamo presentato dall’Avv. [RICORRENTE] contro la decisione della Commissione Elettorale presso l’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, che aveva escluso la sua candidatura alle elezioni per il consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il quadriennio 2023-2026. La candidatura era stata dichiarata irricevibile per la violazione dei termini di presentazione e per l’assenza di una delega firmata al momento della scadenza, alle ore 12:00 del giorno ultimo. L’Avv. [RICORRENTE] aveva inviato una delega alla delegata Avv. [AAA] tramite PEC alle ore 12:00, ma questa era stata presentata fisicamente solo alle ore 12:15, provocando la decisione della Commissione di considerarla tardiva.

Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il reclamo, ritenendo che la mancanza di sottoscrizione della delega non portasse a un’«incertezza assoluta» sulla provenienza dell’atto, in quanto accompagnata da documenti d’identità, e che la Commissione Elettorale avrebbe dovuto ricorrere al soccorso istruttorio per correggere le mancanze. Pertanto, la CNF ha annullato la decisione di esclusione e i successivi risultati elettorali, disponendo la ripetizione delle elezioni con l’ammissione della candidatura dell’Avv. [RICORRENTE].

La sanzione disciplinare impugnata era pertanto l’esclusione dalla corsa elettorale e la decisione del CNF ha annullato tale sanzione, ordinando nuove elezioni.